Nell’ottobre del 2014, dopo la decisione del Cga, la mini tornata si svolse consentendo a Gennuso di ottenere il seggio a scapito di Pippo Gianni. Secondo la difesa di Gennuso, che ha sempre rigettato l’ipotesi di corruzione, “il giudice avrebbe dovuto adottare una sentenza di proscioglimento, perché il fatto non sussiste, non costituisce reato ovvero non averlo commesso”.
I giudici della Corte hanno ritenuto insussistente il ricorso, confermando di fatto la pena. “Deve essere ribadito che la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, che corrisponda – scrivono i giudici- a quella oggetto del libero accordo tra le parti, può essere messa in discussione con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione”.