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Siracusa. Atto di intervento nel procedimento riguardante il dipinto “Seppellimento di Santa Lucia”

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Set 1, 2020

Siracusa e il 'Caravaggio dimenticato', conservazione e collocazione del  'Seppellimento di Santa Lucia' (FOTO) | BlogSicilia - Ultime notizie dalla  Sicilia

Riceviamo e pubblichiamo integralmente comunicato stampa, diffuso da “PATTO CIVICO DI CONSULTAZIONE PER LA TUTELA DEL CARAVAGGIO SIRACUSANO” a firma del presidente DRACMA, Giovanni Di Lorenzo:

” A S.E. il Prefetto di Siracusa – Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo e, p.c. A S.E. l’Arcivescovo di Siracusa – Arcidiocesi di Siracusa Al FEC – Fondo Edifici di Culto A Procura regionale della Corte dei Conti Regione Sicilia A Procura regionale della Corte dei Conti Regione Trentino Alto Adige – Trento Atto di intervento nel procedimento Il Patto Civico in intestazione, che riunisce le Associazioni: Italia Nostra Sicilia, rappresentata dal Presidente regionale Leandro Janni; DRACMA APS, rappresentata dal Presidente Giovanni Di Lorenzo; SiciliAntica, rappresentata dal Presidente regionale Simona Modeo e dal Presidente provinciale di Siracusa Luana Aliano; Comitato Ortigia Sostenibile, rappresentato dal presidente onorario Salvatore Salerno, a tal fine incaricato e delegato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione; BC Sicilia, rappresentata da Luigi Lombardo, Delegato del Presidente regionale; Associazione Amici del Caravaggio, rappresentata dal Presidente Paolo Giansiracusa, formula il presente atto generale di intervento nel procedimento e/o nei subprocedimenti, siano tecnici o amministrativi, finalizzati a qualunque titolo, alla definizione amministrativa della richiesta di prestito avente ad oggetto l’opera d’arte e devozionale “Seppellimento di Santa Lucia”, anno 1608, di Michelangelo Merisi da Caravaggio, avanzata dal Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, nei confronti del detentore F.E.C., Fondo edifici di culto, Ente del Ministero dell’Interno. premesso e considerato I. A) Che l’opera d’arte e devozionale conosciuta come “Seppellimento di Santa Lucia”, fu commissionata dal Senato di Siracusa a Michelangelo Merisi da Caravaggio nel 1608 per evocare il martirio e la deposizione della Santa patrona della città nel luogo della sua sepoltura, come indicato da un’antica tradizione. Sin dalle prime testimonianze documentarie, databili alla prima metà del XVII secolo, il dipinto ha dunque assunto un profondo valore identitario ed è stato comunemente riconosciuto dalla devozione cittadina come una icona di fede attorno alla quale, nell’arco di oltre quattrocento anni, si è radicato e trasmesso il culto a Santa Lucia. Si fa altresì presente che la chiesa di Santa Lucia extra moenia, luogo della sua originaria ambientazione da parte del Caravaggio, fu sottoposta dal XIV secolo a patronato regio, transitando nel 1542 all’amministrazione del Senato siracusano mediante un collegio di procuratori civici, indicati tra i cittadini eleggibili. Costoro, attingendo a fondi derivati dagli introiti delle gabelle urbane, promuovono la commissione della statua argentea di Santa Lucia e del quadro oggetto di prestito, come momento unico e indissolubile di omaggio al culto della Patrona. A1) che la tela aretusea del Caravaggio, considerata dalla critica una fra le opere più potenti del Merisi, un vero testamento di morte dell’artista, ha viaggiato molto nel tempo, aggiungendo negli anni il proprio valore a diverse realtà espositive. Tutto ciò nonostante la delicata natura dell’opera, sottoposta a diversi interventi di restauro e conservativi/manutentivi, che è stata evidenziata sia dall’ICR sia dal CRPR, senza alcuna possibilità di diniego. A2) che in riferimento all’opportunità di un intervento conservativo sull’opera in oggetto, così come evidenziato dalle relazioni tecniche depositate dall’ICR il 7 luglio e il 10 luglio del 2020, si rileva come dalla documentazione di riferimento tout court, comprendente lo scambio di note fra Soprintendenza e F.E.C., non emerga un chiaro e comprovato vantaggio economico nell’esecuzione dei lavori presso i locali romani dell’ICR a discapito di un “cantiere di restauro” allestito in loco. Qui ribadito come riconosciuto il prestigio dello stesso Istituto, si sarebbe tuttavia auspicato che venisse prediletta la scelta di un laboratorio di “restauro” accessibile al pubblico, strumento di civica presa di coscienza del patrimonio culturale, allestito attraverso una sinergia fra il citato ICR e il CRPR. Quanto appena detto tiene conto infatti della nota del CRPR, prot. 1964, del 29 luglio 2020, in cui a pagina 7 si afferma la possibilità di allestire un laboratorio di restauro “in situ”. A3) che con la nota prot. 2228 del 12 giugno 2020 il Mart chiedeva l’autorizzazione all’esecuzione di una copia esatta del dipinto da parte della ditta Factum Foundation, evidenziando che il processo di realizzazione della stessa comporta l’acquisizione digitale ad altissima qualità dell’opera; che nella stessa nota viene chiarito che titolare dei dati digitali è il F.E.C., ma nulla viene esplicitato rispetto alla proprietà e futura gestione della copia esatta che si intende realizzare. Il F.E.C. ad ogni buon conto con nota del 15 giugno negava l’autorizzazione alla richiesta di realizzazione di copia del dipinto, subordinandone la valutazione alla chiusura favorevole della procedura relativa al prestito dell’opera. Con successiva nota prot. 2439 del 24 giugno 2020 il MART richiedeva autorizzazione a “Riprese visive” nonché alla “scansione da parte dei tecnici di Factum Foundation, funzionali alla realizzazione di modelli che l’ICR andrà a realizzare” cui rispondeva in pari data il F.E.C. con nota Rif. 3A6/26684 autorizzando le riprese visive e la scansione digitale, con il vincolo della trasmissione al F.E.C. del materiale elaborato e dei dati acquisiti, che “potranno essere utilizzati solo dietro apposita autorizzazione”. Proprio l’esecuzione di una copia esatta ad opera di Factum Foundation, su commissione del Mart, elemento apparentemente secondario nell’intero impianto della vicenda, costituisce altresì un campo di discussione rilevante. Poiché ad oggi non è stata esperita e pattuita con regole la prassi prevista dagli artt. 107 e 108 del Dlgs 42/2004 e ss.mm.ii. che regolamentano l’uso strumentale e precario e la riproduzione dei beni culturali, lasciando così nella totale ambiguità i molteplici usi derivanti e potenziali, con forte danno d’immagine ed economico per l’ente proprietario e per la città. Tenuto conto dell’alto valore scientifico rappresentato dall’acquisizione digitale, fondamentale oggi per i più avanzati studi di analisi e restauro, resta poco comprensibile il successivo passaggio attivato, ovvero l’esecuzione di un vero clone della tela in scala 1:1. Come sopra anticipato, la riproduzione deve essere legittimata e disciplinata da specifici accordi in modo da confermare inequivocabilmente la proprietà, gli eventuali usi consentiti e quelli non consentiti, nonché le relative royalties. II. A) che trattasi di Bene Culturale giuridicamente tutelato e gravato dal vincolo cultuale (deputatio ad cultum), nonché di proprietà dichiarata del F.E.C. – Fondo Edifici di Culto, ma rientrante, a pieno titolo, nei beni infruttiferi sui quali pende l’accertamento del diritto di proprietà dei beni ex conventuali, di cui, ope legis, alle statuizioni della decisione Cass., Sez. II, n. 10481 del 21 Maggio 2015, come riportato dalla Delibera n. 8/2017/G della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, e come più volte evidenziato dall’Arcidiocesi di Siracusa, ed in particolare nella nota prot. 269 del 26 giugno 2020, che testualmente recita: “…chiediamo per quanto detto sopra di voler riconsiderare l’intera vicenda del prestito del quadro in oggetto evitando l’allontanamento dell’opera dalla Città se non più giustificato da importanti esigenze di restauro non eseguibili in loco”, riscontrata dalla nota del F.E.C. prot. 0005697 del 01 luglio 2020, che testualmente afferma: “In conclusione, il parere negativo di codesta Arcidiocesi al prestito verrà tenuto in debito conto nella procedura precedentemente descritta e si assicura che, subordinatamente solo al comune e condiviso, primario interesse alla tutela dell’integrità dell’opera, si valuterà, unitamente agli Uffici tecnici competenti, dove far svolgere il restauro se necessario sulla base degli accertamenti dell’Istituto Centrale del Restauro”. A1) che l’Arcidiocesi, sebbene in periodo di Cattedra vacante, é oggi retta dall’Amministratore Apostolico e dal DAO (Delegato Ad Omnia), rispettivamente rappresentati da S.E. Mons. Salvatore Pappalardo e da Mons. Sebastiano Amenta, firmatario dello stesso parere negativo del 26 Giugno 2020, in piena continuità e legittimazione amministrativa e canonica ad intervenire nel procedimento di prestito e nel rappresentare il volere unanime dell’Arcidiocesi di Siracusa. A2) che non risulta, alle scriventi Associazioni, che sul procedimento di prestito si registri univocità d’intenti da parte di F.E.C. ed Arcidiocesi di Siracusa, così determinando la situazione giuridica, prevista dai vigenti accordi pattizi che “non è consentita ad una delle parti (FEC) modificarne l’applicazione unilateralmente e senza previa consultazione dell’altra parte”, e che proseguire con tale atteggiamento costituirebbe grave mancanza di rispetto nei confronti dell’Arcidiocesi di Siracusa e – sicuramente – un importante precedente a livello nazionale, con possibili refluenze negative nei rapporti tra Repubblica Italiana, Città del Vaticano, F.E.C. e C.E.I., oltre a risultare vera e propria forzatura procedimentale, che potrebbe lasciar sottendere una chiara volontà politica, ciò anche alla luce di certe affermazioni, irrituali nei confronti del F.E.C., del Sig. Ministro dell’Interno ed anticipatorie della conclusione del procedimento di prestito, oltre alla possibile determinazione di danno erariale. B) che già con PEC del 26 giugno c.a. lo scrivente Patto, e per esso l’APS DRACMA, ha formalmente chiesto l’istituzione di un tavolo tecnico in Prefettura, richiedendo, in data 11 agosto scorso, in maniera formale a S.E. il Signor Prefetto di Siracusa: “…un incontro urgente, all’E.V., nel doppio ruolo di rappresentante dello Stato prima e del Fondo Edifici di Culto dopo. Ciò al fine di rappresentare, nella sede deputata, le nostre perplessità e fornire le informazioni in nostro possesso al massimo rappresentante della Repubblica Italiana in provincia di Siracusa”, non ottenendo – ad oggi – riscontro alcuno; B1) che pendono numerosi procedimenti di ricorso alle competenti Autorità, giudiziarie e di trasparenza amministrativa, perché la garanzia di accesso sia garantita allo scrivente Patto Civico contro quelle Amministrazioni od Enti che l’hanno diniegata, con particolare riferimento al Dipartimento Beni Culturali e dell’Identità siciliana, il cui ricorso é già calendarizzato per la data del 1 ottobre, come da notifiche effettuate ai cointrointeressati; all’Istituto Centrale per il Restauro, il cui ricorso é già calendarizzato per la data del 1 ottobre, come da notifiche effettuate ai cointrointeressati, mentre per il secondo diniego si é in attesa di riscontro da parte della Commissione per l’accesso agli atti amministrativi; del MART, avverso il cui diniego si é avanzato ricorso al Difensore Civico della Provincia di Trento che dovrà pronunciarsi entro il 19 settembre; della Soprintendenza ai BB.CC.AA. Di Siracusa, per cui si aspetta la calendarizzazione di due ricorsi, avverso i dinieghi e/o le mancate ostensioni documentali e che, con propria comunicazione, in attesa di un parere del proprio servizio legale, ha sospeso i termini delle pendenti richieste di accesso, sospendendo conseguentemente quelli dei procedimenti collegati alle stesse, tra cui quelli legati alla tutela del dipinto, avviato con atto propulsivo prot. 14540, del 20/11/2019, e continuato con atto prot. 4299 dell’11/05/2020. Va da sé che – in assenza di riscontro da parte dell’adito servizio legale del Dipartimento Beni Culturali, e senza la definizione dei richiesti accessi, i procedimenti collegati non potranno essere conclusi. Si attende, inoltre, la scadenza di numerose risposte a quesiti afferenti il procedimento in esame, che dovranno essere riscontrate prima dell’adozione della decisione finale sullo stesso. B2) che, ad oggi e per gli atti ostesi alla visione delle intestate Associazioni, pur risultando programmata la spesa dei 350 mila Euro per la mostra, non vi é la congrua previsione dei costi afferenti l’intervento sul dipinto, né risulta da atti amministrativi che siano state congruamente confrontate diverse proposte, relativamente ai costi ed agli interventi da eseguire, in ossequio ai principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, cui le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti strumentali delle stesse devono attenersi, né sull’intervento conservativo, né relativamente ai costi di viaggio, imballaggio, movimentazione e ricollocazione dell’opera. Condizione, questa, che alla luce della somma di 30 mila Euro, già destinata alla scansione della tela ed alla realizzazione della “copia esatta”, potrebbe determinare l’insufficienza della somma residua da destinare all’intervento di cui alla nota ICR 2067/P, del 07 luglio 2020. Sempre con riferimento a detta nota, non si comprende a cosa sia servito il sopralluogo dell’ICR, i cui costi sono stati posti a totale carico del F.E.C., se le emergenze documentali non hanno prodotto alcun riscontro oggettivo sulle reali condizioni della tela, che presenterebbero per l’ICR “…uno stato conservativo discreto, corrispondente cioè ai precedenti rilevamenti, sostanzialmente immutata rispetto alla condizione della tela successiva al restauro del 1974”. Per questo desta alquante perplessità la nota dell’ICR, Prot. 1912 del 23 giugno 2020 – stesso giorno dell’arrivo del team ICR a Siracusa, che il Presidente del MART e non la Soprintendente Aprile leggerà il 24 Giugno in conferenza stampa – che delineava lo stato conservativo del dipinto. A questo proposito, come già fatto, é bene ricordare alle SS.LL. che di detta nota non esiste traccia in nessuno degli accessi finora riscontrati. III. che, per quanto esposto ai precedenti punti I e II, le intestate Associazioni, sia ciascuna in proprio, sia nella presente forma associativa, sia nella forma di una associata qualsiasi delegata a rappresentare il Patto collettivo, possono documentare di essere qualificati come soggetti portatori di interessi pubblici, nonché portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. e come tali sono stati ormai peraltro riconosciuti dagli stessi riscontri delle varie Autorità amministrative istanziate di accesso, nonché riconosciuti dal fatto notorio pubblico e consacrato in cospicua dotazione di atti stampa. visti – gli artt. 7, 8, 9, 10, 10bis, 13, 21nonies, 22, 23, 24 e 25 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. sul diritto di partecipazione, intervento, accesso, nonché sull’annullamento autotutorio degli atti amministrativi illegittimi ; – gli artt. 5 e 5bis del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 sull’accesso civico, per quanto di eventuale e residua ragione; visti in particolare – l’art. 10 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. che consente ai soggetti riconosciuti interessati al procedimento, di prendere visione dei relativi atti, nonché di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento; – l’art. 10bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. che impone all’amministrazione procedente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, di comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, affinchè gli stessi istanti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, possano esercitare l’ulteriore diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni; rilevato pacificamente che non sussistono gli impedimenti, né le cause di esclusione, tassativamente previsti nella citata normativa, all’esercizio dei diritti di accesso, partecipazione ed intervento delle intestate Associazioni nel procedimento de quo; precisato che la presente istanza partecipativa non è tardiva, ma anzi va senza indugio ottemperata ai sensi di legge, atteso che le istanti Associazioni ut supra riunite, avevano già formulato istanze di incontro con S.E. il Prefetto con PEC, in data 26 Giugno ed 11 Agosto 2020, tuttavia rimaste non riscontrate da codesto Ufficio. Tutto ciò premesso ritenuto e considerato le Associazioni ut supra rappresentate e riunite sia ciascuna in proprio, sia nella presente forma associativa, sia nella forma di una associata qualsiasi delegata a rappresentare il Patto collettivo, dichiarano a codesta Prefettura di Siracusa, anche nella veste di Autorità periferica del F.E.C. che, fin da ora, intendono intervenire nei procedimenti sull’oggetto, nonchè richiedere e ottenere: 1. di essere informate puntualmente e tempestivamente in relazione a: l’ufficio e la persona responsabile del procedimento; la data entro la quale, secondo i termini regolamentari, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia amministrativa; la data di avvenuta presentazione della eventuale istanza dei soggetti pubblici e/o privati controinteressati; l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti; 2. di prendere piena visione degli atti del procedimento e eventuali sub-procedimenti accessori, propedeutici, esecutivi; 3. di presentare memorie scritte e documenti, che codesta Prefettura avrà l’obbligo di valutare, motivando in caso di eventuale diverso avviso. A tal riguardo si riservano espressamente la produzione di memoria illustrativa delle motivazioni di annullabilità del procedimento de quo; 4. di ricevere tempestiva comunicazione di avvio e/o prosecuzione del procedimento, degli eventuali sub-procedimenti siano essi tecnici o amministrativi, nonché del preavviso di adozione di provvedimenti e/o eventuali atti interlocutori, ivi in- cluse istanze, comunicazioni, memorie, relazioni e qualsivoglia altra produzione dei soggetti pubblici e/o privati controinteressati. Si rimane in attesa di riscontro, in via urgente, richiamando i termini previsti in materia di trasparenza amministrativa ed accesso agli atti, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 328 del C.P. Siracusa.

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