Il Sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta, rende noto che l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ha provveduto alla pubblicazione del bando per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione anno 2022 . Le domande vanno presentate dai richiedenti esclusivamente in modalità online a partire dalle ore 9:00 del 17 giugno 2024 e fino alle ore 18:00 del 13 settembre 2024, previo accreditamento, dei dati e allegati su apposito portale web, accedendo alla piattaforma: https://siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione. Non è ammessa altra forma di trasmissione, cartacea o telematica.
Per poter accedere alla compilazione occorre dotarsi delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 (per le persone fisiche), e CIE (Carta Identità Elettronica) che consente ai cittadini di accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni.
DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE
1) Copia del contratto di locazione debitamente registrato;
2) Ove dovuto copia della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di registrazione;
3) attestazione ISE/ISEE rilasciata nell’anno 2024 (periodo di imposta anno 2022);
4) Eventuale autocertificazione nella quale si dichiari di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% fermi restando i criteri già adottati nei precedenti bandi.
REQUISITI.
Questi i requisiti che devono possedere i richiedenti per l’ottenimento del sostegno:
– Essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea, in possesso di valido e regolare permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 40, comma 6 del D. Lgs. 286/1998 o carta di soggiorno in corso di validità e non ricorrano le condizioni previste dall’art. 5 commi 5, 5-bis e 5-ter del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni;
– Avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica. In caso di trasferimento in altro Comune, il requisito della residenza va posseduto con riferimento al periodo coperto dal contributo;
– Essere titolari, per l’anno di riferimento 2022, di un Contratto di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà pubblica o privata (con esclusione di quelli aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9; di quelli locati esclusivamente per usi turistici) e di alloggi di edilizia economica e popolari il cui contratto di locazione sia ancora in corso con gli enti gestori di settore debitamente registrato;
– Essere in possesso di certificazione ISE/ISEE riferita ai redditi percepiti nell’anno 2022 e rientrante entro i valori sotto riportati (ISE/ISEE con scadenza 31/12/2024);
CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI REDDITO
Fascia “A”
– ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS che per il corrente anno 2022 il valore è pari a 13.659,88 euro (Circolare INPS n. 135 del 23/12/2022) rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.
Fascia “B”
– ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari a 15.639,46 euro, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.
Fascia “COVID”
– ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% fermi restando i criteri già adottati nei bandi regionali, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.324,05.
Il reddito da assumere a riferimento è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi anno 2023 (prodotti nell’anno 2022) e l’ammontare del canone, riferito allo stesso anno 2022, va rilevato dal contratto di locazione.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’erogazione del contributo avverrà con accredito su un CODICE I.B.A.N. intestato al beneficiario del sussidio.
N.B.: Non potranno essere inseriti I.B.A.N. che non consentano l’accredito del contributo erogato dalla Regione siciliana (es. libretti postali e carte prepagate), al fine di evitare il mancato accredito del contributo spettante.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
– Contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il 1° grado o tra coniugi non separati legalmente (in caso contrario allegare provvedimento di separazione o di divorzio del Tribunale);
– Aver riportato condanne per delitti non colposi puniti, con sentenza passata in giudicato, che comporti oltre due anni di reclusione o meno di due anni quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, come previsto dalla L.R. n. 16/2018. Tale norma ha effetto fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato (art. 445, comma 2, codice di Procedura Penale).
– Cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario), destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.
Qualora un componente del nucleo familiare, individuato dal proprio codice fiscale, compaia in più domande queste saranno escluse.