Da un minimo di 50 a circa 180 euro per ogni figlio, con una maggiorazione dal terzo figlio. E’ l’importo dell’assegno unico che dovrebbe essere fissato, a quanto si apprende da fonti ministeriali, dal decreto attuativo atteso in Cdm la prossima settimana.
Il decreto che attua la legge delega 46/2021 per il riordino delle misure a sostegno delle famiglie, approvata a marzo dello scorso anno con voto unanime del Parlamento, avrà poi bisogno di un passaggio nelle commissioni parlamentari competenti che dovrebbero esprimere il parere entro 30 giorni.
I requisiti
Per richiedere l’assegno bisogna avere determinati requisiti.
- Cittadinanza italiana o di uno Stato membro Ue; il richiedente può essere anche un familiare di un cittadino italiano o europeo, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; in alternativa, cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea e possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale;
- Assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- residenza o domicilio in Italia, insieme con i figli a carico, per la durata del beneficio;
- residenza in Italia per almeno due anni, anche non continuativi; in alternativa, titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno biennale.
A chi spetta
L’assegno unico spetta per i figli minori. Per i figli maggiorenni a carico, sino ai 21 anni, spetta a condizione che il figlio soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti:
- frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale o di un corso di laurea;
- svolgimento di un tirocinio o di un’attività lavorativa limitata, con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale;
- registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro;
- svolgimento del servizio civile universale.
L’assegno spetta, senza maggiorazioni, anche per i figli disabili a carico che abbiano compiuto 21 anni, dunque senza limiti di età.
Tempi e cifre
Da gennaio quindi potrebbero partire le domande e da marzo le prime erogazioni. L’assegno sarà calcolato sulla base dell’Isee e andrà dai 50 euro per i redditi più alti fino ai 180 euro per i più bassi, che dal terzo figlio in poi potranno arrivare fino a circa 250-260 euro per ogni figlio. Ci sarà inoltre una maggiorazione se entrambi i genitori lavorano, una premialità voluta dalla ministra della Famiglia Elena Bonetti per spingere il lavoro femminile.
Le domande
Le domande partiranno da gennaio 2022 e le prime erogazioni arriveranno a marzo. A regime, l’assegno verrà sempre erogato da marzo a marzo di ciascun anno. “Non uno slittamento” della misura, spiegano le fonti, ma una scelta legata all’esigenza di permettere alle famiglie di presentare l’Isee dell’anno precedente, su cu si misura l’assegno. Per il 2022, per evitare 2 mesi scoperti, si prorogheranno a gennaio e febbraio assegno ‘ponte’ e assegni familiari oggi in vigore.
Come fare la richiesta
La domanda può essere presentata tramite:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile direttamente dalla homepage del portale INPS, accedendo tramite le proprie credenziali;
- Contact Center integrato, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
La procedura è semplice, basta inserire codice fiscale dei figli minori e l’Iban su cui accreditare le somme, oltre ad avere un ISEE in corso di validità (che non deve essere allegato). Il pagamento sarà effettuato con accredito su conto corrente, bonifico domiciliato, carta di pagamento con Iban o libretto postale intestati al genitore richiedente.
Pagamenti
L’assegno temporaneo è pagato mensilmente dall’INPS sulla base della domanda presentata, con le seguenti modalità:
- accredito su conto corrente;
- bonifico domiciliato presso l’ufficio postale;
- carta di pagamento con IBAN ;
- libretto postale intestato al richiedente.
Il pagamento è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore. Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 54/2006, l’assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori (salvo accordo tra gli stessi per il pagamento dell’intero importo al genitore richiedente che convive col minore). A tal fine l’altro genitore dovrà procedere al completamento della domanda per indicare l’opzione scelta.